Art. 27.
(Necessario esame preliminare del ricorso).

      1. Il presidente della sezione, scaduti i termini perentori per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
      2. Il presidente della sezione, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la

 

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sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.
      3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi al collegio, ai sensi dell'articolo 28.